Statuto

 

ART. 1

Denominazione e sede

L’organizzazione di volontariato denominata 

“Associazione Famigliari Disturbo del Comportamento Alimentare – La Crisalide Lilla”, d’ora in avanti chiamata associazione, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.  L’associazione ha sede legale in Piazza Donatori di Sangue, 8 nel comune di Cerea (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L’associazione di volontariato “Associazione Famigliari DCA -La Crisalide Lilla” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 

L’associazione si costituisce per sostenere persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e le loro famiglie, tramite l’ascolto, il supporto, l’orientamento, la collaborazione con enti, istituzioni ed altri soggetti pubblici e del privato sociale presenti nel territorio locale, provinciale, regionale e nazionale.

Si propone quindi come obiettivi principali e primari:

  1. migliorare le condizioni di vita delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare ed i loro famigliari;
  2. promuovere l’istituzione di punti di ascolto e la costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto sia per persone con disturbi del comportamento alimentare che per i famigliari;
  3. sostenere le attività dei servizi per il trattamento dei DCA attraverso la collaborazione diretta e la raccolta di donazioni da destinare ai suddetti servizi per attivare, sviluppare e mantenere attività di assistenza e riabilitazione in favore di persone affette da disturbi del comportamento alimentare.

Per perseguire tali obiettivi l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

promuovere l’apertura di uno o più sportelli di ascolto e la costituzione di uno o più gruppi di auto mutuo aiuto dislocati sul territorio;

promuovere e sviluppare le conoscenze in materia di DCA, anche in collaborazione con altre associazioni aventi le stesse finalità;

sollecitare le istituzioni a promuovere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita degli affetti da DCA attraverso azioni legislative, normative e assistenziali;

promuovere la raccolta di dati per studi statistici ed epidemiologici;

promuovere l’istituzione di borse di studio per la ricerca scientifica in ambito dei DCA; promuovere azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica relativamente alle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare, anche presso le scuole di ogni ordine e grado.

L’associazione opera prevalentemente nella provincia di Verona e nel territorio della Regione Veneto e potrà aprire eventuali comitati locali anche in provincie diverse dalla sede.

ART. 6

Ammissione dei soci

Sono soci ordinari dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione e si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono soci sostenitori coloro che effettuano versamenti e/o donazioni a favore dell’associazione.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo.

Sono soci onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati dal consiglio direttivo con ratifica da parte dell’assemblea nella prima riunione utile.

La qualifica di socio onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il regolare pagamento della quota sociale annuale.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito; questa non è né trasmissibile, né rivalutabile.

ART. 8

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota sociale annuale.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. ART. 9

Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci
  • il consiglio Direttivo
  • il presidente
  • il comitato scientifico con potere solo consultivo
  • il collegio dei revisori solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i soci all’associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11

Compiti dell’assemblea

L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e revocare il presidente e il consiglio direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 12

Convocazione

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Il presidente può altresì convocarla su domanda motivata firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno di almeno il 50% più uno degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati presenti o per delega.

ART. 15

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e d’amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero sempre dispari di componenti, con un minimo di tre e massimo di cinque, eletti dall’assemblea tra i soci per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dell’associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio. Nell’assemblea che elegge il consiglio direttivo, dopo aver definito il numero dei componenti del consiglio direttivo, ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari a 2/3 dei componenti da eleggere, ossia 2 o 3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti nella precedente elezione, rimanendo in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno 3 volte all’anno o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando venga effettuata specifica richiesta al presidente almeno dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo. 

Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • eleggere nel proprio seno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori del consiglio direttivo;
  • assumere tutte le iniziative necessarie per l’attuazione delle attività approvate dall’assemblea per il raggiungimento delle finalità associative;
  • predisporre i conti consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione e dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci a favore dell’associazione;
  • deliberare sull’eventuale trasferimento della sede dell’associazione.

ART. 16

Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni e viene eletto con voto palese a maggioranza assoluta fra i componenti del consiglio direttivo.

Il presidente ha la firma di qualsiasi atto e documento dell’associazione.

Il presidente non può delegare i poteri di firma e di rappresentanza; in caso di impedimento del presidente è il vicepresidente che lo sostituisce.

La nomina del presidente deve essere comunicata agli uffici competenti.

ART. 17

Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e lo stesso consiglio nelle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.

Il segretario cura la tenuta dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione.

ART. 18

Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote sociali annuali;
  • contributi di privati;
  • contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91 e successive modifiche.

ART. 20

Beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dai soci. ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22

Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione;

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione e con i principi della legge 266/91 e successive modifiche. ART. 23

Bilancio

L’esercizio di bilancio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative, entrambe documentate, all’anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 25

Dipendenti e collaboratori

L’associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge 266/91 e successive modifiche.

I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 26

Responsabilità ed assicurazione dei soci

I soci sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91 e successive modifiche.

ART. 27

Responsabilità della associazione

L’associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

Assicurazione dell’associazione

L’associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 29

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati presenti o per delega.

In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 30

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.